Steelflex – Codice Etico

1. Principi Generali

Steelflex S.r.l. (di seguito “Steelflex” o “Azienda”) è una società facente parte, con BBV Tech S.r.l., del Gruppo Industriale che fa capo a BBV Holding S.r.l.

Steelflex aderisce pienamente ai principi etici e alla visione industriale indicati da BBV Holding S.r.l.

Steelflex opera per la crescita e la creazione di valore del Gruppo Industriale, attraverso la fornitura di prodotti e di servizi innovativi in funzione della massima soddisfazione del cliente, nel dovuto rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di stakeholder.
L’attività di Steelflex è condotta in modo socialmente responsabile, imparziale ed etico:

  • adottando pratiche di equità e correttezza nella gestione dei rapporti con i collaboratori, i clienti, i fornitori, le Organizzazioni sindacali, gli Enti pubblici e con qualunque altro soggetto con il quale entri in relazione;
  • garantendo la sicurezza dei lavoratori;
  • promuovendo e incoraggiando una coscienza ecologica;
  • rispettando pienamente l’Ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e, per quanto applicabile, dell’Unione Europea e degli altri Paesi terzi.

Tutti i rapporti di affari dovranno essere improntati a integrità e lealtà e dovranno essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi aziendali e personali. Per raggiungere questo obiettivo, Steelflex richiede che tutti i suoi amministratori e dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, rispettino i più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel presente Codice.

Il Codice è inteso come guida e supporto per ogni amministratore, dipendente e collaboratore di Steelflex, al fine di aiutarli a perseguire nella maniera più efficace gli scopi del Gruppo Industriale e dell’Azienda.

Il Codice è un elemento fondamentale della Corporate Governance, costituendo parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato dall’Azienda e dalle società del Gruppo Industriale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Modello”), in quanto, integrando tale Modello sul piano dell’espressione e della comunicazione dei valori e delle regole di comportamento fondamentali dell’Azienda e delle società del Gruppo Industriale, è volto a evitare che vengano poste in essere condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato e gli illeciti amministrativi inclusi nell’elenco del D.Lgs. n. 231/2001.
Di conseguenza, l’Azienda e le altre società del Gruppo Industriale si impegnano a:

  • garantire la tempestiva diffusione del Codice (e dei suoi aggiornamenti) presso tutti i destinatari del medesimo;
  • fornire un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione dei destinatari un adeguato supporto in caso di dubbi nell’interpretazione o nell’applicazione del Codice;
  • garantire che chiunque, in buona fede, segnali violazioni del Codice non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione;
  • adottare provvedimenti sanzionatori che siano equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e ad applicare tali sanzioni in modo coerente a tutti gli amministratori e i collaboratori (e, ove applicabile, a terzi);
  • controllare periodicamente il rispetto delle norme del Codice.

Steelflex e le società del Gruppo Industriale incoraggiano commenti e suggerimenti costruttivi da parte di amministratori, collaboratori e terzi sui contenuti del Codice, sulla sua applicazione e su argomenti correlati.

Steelflex e le società del Gruppo Industriale si adoperano affinché i principi espressi nel Codice vengano condivisi e applicati nell’operatività quotidiana dalle compagini sociali delle società che costituiscono il Gruppo Industriale, dai collaboratori, dai fornitori e da qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti d’affari con l’Azienda o il Gruppo Industriale.

L’inosservanza o la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico costituisce inadempienza ai principi etico-comportamentali adottati dall’Azienda e dalle società del Gruppo Industriale, ai doveri di correttezza nei confronti delle medesime, violazione di clausole contrattuali.

Pertanto, le inadempienze o violazioni sono soggette al sistema sanzionatorio descritto nelle apposite sezioni dei Regolamenti e policy che nel loro insieme costituiscono il Modello, dei contratti di collaborazione, della normativa primaria e secondaria applicabile.
In particolare, per i dipendenti la violazione delle misure indicate nel presente Codice Etico costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

2. Condotta negli Affari

Steelflex svolge la propria attività richiedendo a tutti i suoi amministratori, ai collaboratori e agli altri soggetti destinatari del Codice di svolgere la loro attività nel pieno rispetto dei principi di seguito esplicitati.

2.1 Situazioni di conflitto di interesse

Tutte le decisioni prese per conto di Steelflex devono essere assunte nel migliore interesse dell’Azienda e delle società del Gruppo Industriale. Pertanto, amministratori, collaboratori e altri soggetti destinatari del Codice devono evitare ogni possibile conflitto di interesse (o anche la sola parvenza di un conflitto di interesse); ciò con particolare riferimento agli interessi personali, compresi quelli di natura finanziaria o familiare, che potrebbero influenzare l’indipendenza di chi decide. Qualsiasi situazione che costituisca o possa costituire conflitto di interesse deve essere immediatamente riferita al proprio superiore gerarchico.
Ogni dipendente deve comunicare per iscritto al proprio superiore gerarchico se ha in essere un’attività lavorativa su base continuativa o occasionale, con qualsiasi azienda che non faccia parte del Gruppo Industriale o se ha una relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare o amichevole con enti o persone che hanno in corso, o alle quali sono state proposte, relazioni d’affari con Steelflex o con altra società del Gruppo Industriale. I collaboratori diversi dai dipendenti debbono dare analoga comunicazione indirizzata al Consiglio di amministrazione.
I destinatari del Codice che si trovino costretti ad agire in situazioni di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, devono attenersi al rigoroso rispetto della normativa che disciplina tali fattispecie; deve essere rigorosamente osservato il principio di trasparenza, inteso come preventiva comunicazione del conflitto, ottenimento preventivo dell’autorizzazione all’esecuzione del comportamento e successiva comunicazione dei termini dell’operazione realizzata.

2.2 Obbligo di confidenzialità

Il know-how e la proprietà intellettuale sviluppati o acquistati da Steelflex, o da una qualsiasi altra società del Gruppo Industriale, costituiscono una risorsa fondamentale che ogni amministratore, dipendente e altro destinatario del Codice deve tutelare.
In caso di impropria divulgazione di tali know-how e proprietà intellettuali, l’Azienda o qualsiasi altra società del Gruppo Industriale potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine. Pertanto, tutti gli amministratori, i dipendenti e gli altri destinatari del Codice sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali di Steelflex e di qualsiasi altra società del Gruppo Industriale; pari restrizione è posta per ogni altra informazione che non sia di dominio pubblico e che riguardi una qualunque società del Gruppo Industriale.
Del pari, i destinatari del Codice sono chiamati a tenere il più alto livello di segretezza con riferimento ai dati e alle informazioni riservate dei clienti e dei fornitori dell’Azienda e delle altre società del Gruppo Industriale.
Sono fatti salvi i casi in cui la comunicazione di informazioni sia richiesta da disposizioni inderogabili dell’Ordinamento giuridico italiano o avvenga in esecuzione di espressa previsione di accordi contrattuali. Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con una qualunque società del Gruppo Industriale.

2.3 Corruzione e pagamenti illeciti

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale, i loro amministratori, i dipendenti e tutti gli altri destinatari del Codice si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza nelle relazioni che si sviluppano sia al loro interno sia verso i mercati, in conformità con le norme nazionali e internazionali contro la corruzione.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale non tollerano alcun tipo di corruzione (accettando o offrendo denaro o qualunque altro tipo di vantaggio o utilità per ottenere un vantaggio improprio) nei confronti di pubblici ufficiali, o rappresentanti di organizzazioni internazionali o altri terzi correlati a un pubblico ufficiale, o nei confronti di persone giuridiche o individui, o altri soggetti diversamente indicati dalle leggi applicabili.
Nessun amministratore, dipendente, agente o altro rappresentante può direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali di modico valore economico comunemente accettati) anche a seguito di pressioni illecite.
Nei casi in cui sia obbligatorio per legge o appaia opportuno, Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale adottano modelli organizzativi per valutare e garantire l’osservanza della legge applicabile e del Codice.
L’Azienda e le altre società del Gruppo Industriale condannano fermamente e, nell’ambito della loro operatività aziendale, contrastano con tutti gli strumenti a loro disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, in particolare quelle a carattere mafioso o con finalità eversiva.
I destinatari del Codice sono, pertanto, tenuti a verificare i requisiti di integrità morale e affidabilità con riferimento sia al personale che a controparti di business (quali ad esempio clienti, fornitori, agenti/promotori, consulenti, partner commerciali) nonché i requisiti di legittimità delle attività realizzate dalle stesse.

2.4 Prevenzione del riciclaggio di denaro

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale, i loro amministratori, i dipendenti e gli altri collaboratori non dovranno svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti (danaro o altri valori) da attività criminali in qualsivoglia forma o modo esercitate né da cc.dd. “fondi neri”.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale, i loro amministratori i dipendenti e gli altri collaboratori, prima di instaurare rapporti d’affari con terzi, devono verificare le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su potenziali controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.

2.5 Reputazione

L’immagine aziendale di Steelflex e dell’intero Gruppo Industriale è considerata un valore primario. Pertanto, gli amministratori, i dipendenti e gli altri collaboratori sono costantemente impegnati a tenere comportamenti che non incidano negativamente sul “rischio reputazionale”.

2.6 Concorrenza

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale riconoscono l’importanza fondamentale di un mercato competitivo e si impegnano a rispettare pienamente le norme di legge sulla concorrenza. Pertanto, i loro amministratori, i dipendenti e gli altri collaboratori non intraprenderanno pratiche in violazione delle leggi sulla concorrenza.

2.7 Leggi su embargo e controllo delle esportazioni

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale si impegnano a garantire che le attività aziendali e dell’intero Gruppo Industriale vengano svolte in modo tale da non violare le norme della Repubblica Italiana o quelle di altri soggetti internazionali alle cui disposizioni aderisce la Repubblica Italiana (a titolo esemplificativo, promulgate dell’Unione Europea, dall’ONU, dagli Stati Uniti d’America) che impongono embarghi o controlli delle esportazioni.

2.8 Riservatezza

Nell’ambito dello svolgimento della loro normale attività d’affari, Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale possono raccogliere dati personali e informazioni riservate che si impegnano a trattare in ottemperanza alle leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui operano e alle migliori prassi per la protezione dei dati personali.

3. Dipendenti

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale riconoscono che la motivazione e la professionalità del proprio personale sono un fattore essenziale nel mantenimento della competitività, nella creazione di valore per gli stakeholder e nel garantire la soddisfazione del cliente. I seguenti principi confermano l’importanza del rispetto per l’individuo, garantiscono equità di trattamento ed escludono qualsiasi forma di discriminazione.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale sostengono la tutela dei diritti umani fondamentali.

3.1 Lavoro minorile e lavoro forzato

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale non impiegano alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro minorile, ovvero non impiegano persone di età inferiore a quella stabilita dalla normativa italiana per l’avviamento al lavoro.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale si impegnano a non instaurare o mantenere rapporti d’affari con fornitori che impieghino lavoro minorile o lavoro forzato come sopra definito.

3.2 Libertà di associazione

I dipendenti di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale sono liberi di iscriversi a un sindacato conformemente alle leggi della Repubblica Italiana e alle regole delle diverse organizzazioni sindacali.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale riconoscono e rispettano il diritto dei loro dipendenti a essere rappresentati da sindacati o da altre rappresentanze elette nel rispetto della legislazione e delle pratiche in vigore.
Quando Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale intraprendono negoziazioni con tali rappresentanti, le loro azioni e la loro condotta sono mirate a un approccio e a una relazione di tipo costruttivo.

3.3 Pari opportunità

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale si impegnano a offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a tutti i dipendenti.

Gli amministratori e la direzione aziendale garantiscono che per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, quali l’assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione del rapporto stesso, i dipendenti siano trattati in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i requisiti della mansione, evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare, discriminazione per razza, genere, orientamento sessuale, posizione sociale e personale, condizione fisica e di salute, disabilità, età, nazionalità, religione o convinzioni personali.

3.4 Molestie

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale considerano assolutamente inaccettabile e sanzionano qualsiasi tipo di molestia o comportamento molesto connesso alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all’interno sia all’esterno degli spazi di lavoro.

3.5 Ambiente di lavoro

Tutti i dipendenti e gli altri collaboratori devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso e collaborativo, nel quale sia rispettata la dignità di ciascun individuo.
In particolare, tutti i dipendenti di Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale:

  • non devono prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  • devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o che, in ogni caso, abbiano il fine di emarginarli o screditarli nell’ambiente di lavoro.

3.6 Retribuzione e orario lavorativo

Le retribuzioni e i benefit riconosciuti ai dipendenti di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale soddisfano almeno i requisiti di legge e di contratto. In relazione all’orario lavorativo e al congedo retribuito Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale si attengono alle vigenti norme di legge e di contratto.

3.7 Assunzioni e promozioni

Ai dipendenti di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o altri beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l’assunzione di un individuo come dipendente o il suo trasferimento o la sua promozione.

3.8 Sistema di controllo interno, informazioni societarie e libri contabili

Tutti i dipendenti di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale sono tenuti a mantenere sistemi di controllo interno efficaci.
Per raggiungere questo standard essi sono tenuti, tra l’altro, a mantenere registrazioni interne accurate e complete di tutte le attività aziendali e a fare in modo che le operazioni e l’assunzione di impegni contrattuali siano preventivamente e opportunamente autorizzate dal superiore gerarchico competente.
Le spese aziendali devono essere registrate con particolare accuratezza e tempestività.

3.9 Beni aziendali

Gli amministratori, i dipendenti e gli altri collaboratori di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale:

  • devono usare i beni e le risorse aziendali a cui hanno accesso o che sono in loro custodia in modo consono ed efficiente, esclusivamente al fine di realizzare gli obiettivi e le finalità aziendali;
  • sono tenuti a utilizzare i beni aziendali con modalità idonee a proteggerne il valore; in particolare, sono responsabili della protezione di tali beni e risorse contro perdita, danneggiamento, furto, utilizzo non corretto o con modalità pericolose per persone o cose, smaltimento con modalità non autorizzate o, comunque, contrarie alla normativa vigente.

È vietato ogni utilizzo dei beni aziendali e, in generale, delle risorse aziendali che possa essere in contrasto con gli interessi di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale o che possa essere dettato da motivi estranei al rapporto di lavoro intercorrente con un’azienda del Gruppo Industriale.

3.10 Attività esterne

I dipendenti di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione di Steelflex, non possono:

  • fare parte di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di società che non siano parte del Gruppo Industriale;
  • intraprendere autonome attività imprenditoriali o professionali di qualunque genere.

I dipendenti di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale, prima di candidarsi o esercitare cariche pubbliche elettive presso Enti pubblici territoriali o lo Stato oppure assumere cariche in partiti o organizzazioni politiche o sindacali, debbono dare tempestiva comunicazione a Steelflex.

4. Salute, sicurezza e ambiente

4.1 Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale riconoscono la salute e la sicurezza sul posto di lavoro come un diritto fondamentale dei dipendenti e un elemento chiave della sostenibilità.
Tutte le decisioni prese da Steelflex e dalle altre società del Gruppo Industriale rispettano la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale:

  • hanno adottato e continua a migliorare un’efficace politica di salute e sicurezza sul lavoro che è fondata su misure preventive, individuali e collettive, per ridurre al minimo i potenziali rischi di lesioni sul posto di lavoro;
  • garantiscono condizioni lavorative eccellenti, secondo i principi di igiene, corretta ergonomia industriale, processi organizzativi e operativi individuali;
  • sono impegnate nella promozione e nella divulgazione di una cultura della prevenzione degli incidenti e della consapevolezza dei rischi tra i lavoratori; in particolare, la promozione della cultura è effettuata per il tramite idonei corsi di formazione e informazione.

I dipendenti e gli altri collaboratori devono considerarsi personalmente responsabili e devono sempre adottare tutte le misure preventive stabilite da Steelflex e dalle altre società del Gruppo Industriale per la tutela della loro salute e sicurezza, comunicate mediante specifiche direttive, istruzioni, percorsi di formazione e informazione. Ciascun dipendente e ogni altro collaboratore è responsabile della gestione adeguata della sicurezza e non deve esporre sé stesso o altri lavoratori a pericoli che possono causare lesioni o recare danno a persone o cose.

4.2 Tutela ambientale nei processi lavorativi

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale:

  • considerano la tutela ambientale un fattore chiave da promuovere nell’approccio generale alle attività aziendali;
  • si impegnano a migliorare continuamente la performance ambientale dei loro processi produttivi e a soddisfare tutti i principali requisiti legislativi e regolamentari in materia.

4.3 Impatto ambientale e sicurezza dei prodotti

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale:

  • si impegnano a produrre e a vendere, in piena osservanza dei requisiti legislativi e regolamentari, prodotti che rispondano ai più elevati standard in termini di prestazione ambientale e di sicurezza;
  • si adoperano per sviluppare e implementare soluzioni tecniche innovative che riducano al minimo l’impatto ambientale e garantiscano la sicurezza ai massimi livelli.

5. Rapporti con l’esterno

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale, i loro dipendenti e gli altri collaboratori sono tenuti a intrattenere e migliorare ciascuno i propri rapporti con tutte le categorie di stakeholder agendo in buona fede, con lealtà, correttezza, trasparenza.

5.1 Clienti

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale perseguono l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale.
Gli amministratori di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale, i dipendenti e gli altri collaboratori sono tenuti ad agire in modo da soddisfare pienamente le aspettative dei clienti e di migliorare costantemente la qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale si adoperano affinché i dipendenti e gli altri collaboratori intrattengano con i clienti solo rapporti improntati a onestà, correttezza professionale, competenza e trasparenza. I dipendenti e gli altri collaboratori devono sviluppare e mantenere con i clienti rapporti proficui e duraturi, offrendo sicurezza nelle relazioni, assistenza, qualità e valore sostenuto dall’innovazione continua.

5.2 Fornitori

I fornitori svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale.
Al fine di garantire costantemente il più elevato livello di soddisfazione del cliente, Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale selezionano i fornitori tramite l’utilizzo di metodi adeguati e oggettivi che prendono in considerazione oltre che qualità, innovazione, costi e servizi offerti, anche la performance sociale e ambientale.
I dipendenti e gli altri collaboratori sono invitati a instaurare e mantenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e di cooperazione.
È posto un divieto assoluto nei confronti di chiunque opera per conto di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale di ricevere danaro o vantaggi di qualunque altro tipo da un fornitore per favorirlo nell’acquisizione di una commessa.

5.3 Istituzioni pubbliche

I rapporti con le Istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati.
Tutti questi rapporti devono essere condotti con trasparenza, in ottemperanza ai valori di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale.
È posto un divieto assoluto nei confronti di chiunque opera per conto di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale di ricevere o di offrire danaro o vantaggi di qualunque altro tipo da/a rappresentanti di Istituzioni pubbliche.
Qualora Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale siano oggetto di legittime ispezioni condotte da Autorità pubbliche, le aziende coopereranno pienamente.
Qualora un’Istituzione pubblica sia cliente o fornitore di Steelflex o delle altre società del Gruppo Industriale, queste agiscono nel rigoroso rispetto della normativa che regola l’acquisto o la vendita di beni e/o servizi con l’Istituzione pubblica interessata.
Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale sono impegnate a contribuire al progresso tecnologico della società e a collaborare con Istituzioni pubbliche, Università e altre organizzazioni per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative nei settori di operatività industriale.

5.4 Organizzazioni sindacali e partiti politici

Qualsiasi rapporto di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale con Organizzazioni sindacali, Partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza, in stretta osservanza delle leggi vigenti.
È posto un divieto assoluto di dare loro contributi in denaro, merci, servizi o altri benefit di qualsiasi natura.
Eventuali contributi da parte di dipendenti o altri collaboratori di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale, così come l’attività da essi eventualmente prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.

5.5 Comunicazione e informazione aziendale

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale;

  • riconoscono il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace sia nelle relazioni interne sia verso i mercati;
  • seguono i più elevati standard di correttezza nella comunicazione di informazioni finanziarie e non relative al Gruppo Industriale e alle società che ne fanno parte.

Le comunicazioni e le informazioni aziendali vengono rilasciate esclusivamente dalle persone espressamente autorizzate dai competenti Consigli di amministrazione e solo nei limiti e con le modalità indicati nelle autorizzazioni.
È fatto divieto assoluto di dare dati o informazioni di qualunque tipo a giornalisti o a terzi in tutti i casi in cui non vi sia una preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda interessata (facente parte del Gruppo Industriale) che richiami la relativa delibera del competente Consiglio di amministrazione.

6. Contabilità e controllo interno

L’impegno di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti (i soci). Per tenere fede a questo impegno, Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale adottano elevati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili applicabili e rispettosi della normativa vigente. Nell’espletare tale prassi, Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale operano con la massima trasparenza, coerentemente con le migliori pratiche d’affari, allo scopo di:

  • garantire che tutte le operazioni siano autorizzate, verificabili e legittime;
  • garantire che tutte le operazioni siano eseguite tempestivamente, accuratamente registrate e contabilizzate, opportunamente documentate in conformità con i principi contabili applicabili e con la migliore prassi;
  • elaborare tempestivamente rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili;
  • sensibilizzare e informare i propri dipendenti circa l’esistenza, gli scopi e l’importanza dei controlli interni; viene data un’enfasi particolare ai controlli di linea (o di primo livello);
  • identificare, analizzare e gestire con diligenza professionale i rischi imprenditoriali connessi a tutte le attività proprie di Steelflex e delle altre società del Gruppo Industriale;
  • istituire rigorosi processi di business che assicurino decisioni gestionali (comprese quelle relative a investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendano una prudente valutazione del rischio e forniscano la garanzia che i beni aziendali siano impiegati in maniera ottimale;
  • assicurare che le decisioni sui temi finanziari, fiscali e contabili siano prese a un livello adeguato e nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
  • predisporre con tempestività i documenti da inviare alle Autorità di vigilanza dei mercati o da diffondere al pubblico e facendo sì che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale riconoscono l’importanza primaria dei controlli interni per una buona gestione e per il successo dell’Impresa. Pertanto, Steelflex e le altre società del Gruppo Industriale:

  • si impegnano a porre in essere processi atti a garantire ai dipendenti e agli altri collaboratori incaricati la necessaria formazione ed esperienza, ai fini della creazione e del mantenimento di un sistema di controllo interno efficiente;
  • ritengono di fondamentale importanza per il proprio successo la trasparenza nelle modalità di registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere; pertanto, richiedono a tutti i dipendenti e agli altri collaboratori relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie e sulle altre transazioni d’affari, accompagnate da adeguata documentazione di supporto. L’irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è sanzionata con particolare rigore. È, quindi, fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o compiere omissioni che possano condurre a informazioni inaccurate, incomplete o (comunque) non veritiere, fra cui:

b.1)   la registrazione di operazioni fittizie;
b.2)   l’errata registrazione di operazioni o la loro non sufficiente documentazione;
b.3)   la mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni di Steelflex o di altre società del Gruppo Industriale.